Applicazione di bolli e diritti nelle pratiche telematiche trasmesse al registro delle imprese - Nuove procedure operative
Si informa l’utenza che, in adesione al pronunciamento espresso dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con parere n. 52509 del 29 ottobre 2010, l’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Terni intende adottare la seguente procedura in relazione ai casi di errata determinazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da parte del soggetto presentatore di istanze, denunce, depositi mediante la procedura telematica.
Come noto la scrivente Camera consente alla propria utenza di provvedere al pagamento della imposta di bollo in modo virtuale, avendo espressamente richiesto apposita autorizzazione alla Amministrazione fiscale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.
Il predetto decreto stabilisce in modo puntuale il momento in cui sorge l’obbligo di corrispondere l’imposta e quali sono i comportamenti che devono essere tenuti in caso di mancato o erroneo versamento. In particolare
- l’art. 2 prevede che l’imposta di bollo è dovuta "fin dall’origine" per gli atti, i documenti ed i registri indicati nella prima parte della tariffa. L’articolo uno, comma 1-ter, della predetta tariffa disciplina l’applicazione del bollo nelle domande, nelle denunce e negli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese in modalità telematica. La nota in calce alla disposizione precisa inoltre: "l’imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all’atto della trasmissione per via telematica";
- l’art. 19 stabilisce che i funzionari pubblici che ricevono documentazione non in regola con le disposizioni del decreto (ovvero con bollo omesso o versato in misura insufficiente) non possono rifiutarsi di riceverla in deposito o di accettarne la produzione nell’ambito del procedimento amministrativo attivato su istanza di parte, ma sono tenuti ad inviarla - anche in copia - entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Agenzia delle Entrate per la successiva regolarizzazione;
- l’art. 31 precisa che la regolarizzazione "è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa riscossa".
L’Agenzia delle Entrate afferma che le disposizioni contenute nel Testo Unico agli artt. 19,31 e 37 sono chiare e perentorie, e precisa anche che "analogo discorso deve parimenti valere con riguardo alle somme erroneamente versate in eccesso". A tale proposito, infatti, l’art. 37 succitato dispone che la domanda di rimborso deve essere presentata “all’Intendenza di Finanza” ( ora Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate).