DIRITTO ANNUALE
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Variazione tasso d'interesse legale
La misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del Codice Civile, a partire dal 1° gennaio 2019, passa dallo 0,30% allo 0,80% in ragione d'anno come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato pagamento, anche parziale, del diritto annuale non consente il rilascio del certificato di iscrizione al Registro imprese (art. 24, comma 35, legge 449/1997).
- Soggetti obbligati al pagamento
- Casi particolari
- Cessazione dall'obbligo di pagamento
- Unità locali
- Quando si paga
- Modalità di versamento
- Importi 2014
- Importi 2015
- Importi 2017 - Sezione ordinaria
- Importi 2017 - Sezione speciale e soggetti REA
- Importi 2018
- Importi 2019
- Importi 2020 - Nuove iscrizioni
- Importi imprese iscritte al 01/01/2020 - Sezione speciale
- Importi imprese iscritte al 01/01/2020 - Sezione ordinaria
- Modalità di calcolo e metodo di arrotondamento
- Definizione di fatturato
- Sanzioni
- Ravvedimento operoso Diritto annuale 2019
- Richiesta di sgravio
- Rimborsi
- Compensazioni
- Avviso
- Procedura calcolo diritto annuale 2020
- Privacy Diritto Annuale
- Ufficio Diritto Annuale
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
Tutte le imprese che alla data del 1° gennaio di ogni anno risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento, sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o, alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.
A partire dal 1° gennaio 2011 sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio economico amministrativo (REA), come Associazioni o simili, eccetto le unità locali con sede principale all'estero.
L'importo del diritto non è frazionabile.
Nel corso del mese di maggio tutte le imprese iscritte, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ricevono una lettera che illustra i termini dell'esazione del diritto annuale.
CASI PARTICOLARI
trasformazione della natura giuridica
Le imprese che, nel corso dell'anno, hanno trasformato la propria natura giuridica, debbono pagare il diritto annuale in base alla forma giuridica in essere al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
trasferimento di sede
Le imprese che trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Scadenze particolari
Le imprese che operano a cavallo di due esercizi, ed approvano il bilancio dopo il 30 giugno, devono pagare il diritto annuale entro il termine della scadenza del 1° acconto delle imposte sui redditi.
CESSAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO
Cancellazione
Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
Liquidazione
Le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, e presentato istanza di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo, NON sono tenute al pagamento.
Le società di persone per le quali risulti, da atto notarile, lo scioglimento delle società al 31 dicembre senza essere state poste in liquidazione ed hanno presentato domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo, NON sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Liquidazione coatta amministrativa, fallimento
Tutte le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento.
Fanno eccezione i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
UNITÀ LOCALI
Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero debbono versare un diritto in misura fissa (vedi più avanti importi).
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, al momento della denuncia.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve essere invece effettuato nei termini di legge (vedi più avanti "Quando si paga").
QUANDO SI PAGA
Il termine di pagamento del diritto camerale coincide con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi; è prevista la facoltà di versare nei 30 giorni successivi a tale termine, maggiorando il diritto dovuto dello 0,40%.
Tale maggiorazione dello 0,4% è dovuta anche se il pagamento avviene tramite compensazione con qualunque credito tributario e/o contributivo vantato nei confronti dello Stato ed altri Enti, ivi compresi i crediti verso Camere di Commercio diverse da quella di Terni
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante il modello unificato di pagamento F24, usato per il versamento delle imposte e dei contributi sociali.
Come compilare correttamente il modello F24:
Sezione | Modalità di Compilazione |
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale |
Erario | Non Compilare |
INPS | Non Compilare |
Regioni | Non Compilare |
Sezione IMU ed altri tributi locali | Codice ente/codice comune: TR Immobili: non compilare Codice tributo: 3850 Rateazione: non compilare Anno di riferimento: 2019 Importi a debito versato: scrivere l'importo da pagare |
Sezione altri enti previdenziali e assicurativi | Non compilare |
- In caso siano dovuti diritti a più Camere di commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando i rispettivi codici (sigla automobilistica della Camera di commercio destinataria del versamento) e importi.
- Nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.
Non è più possibile in alcun caso effettuare pagamenti in c/c postale
IMPORTI 2020 - Nuove iscrizioni
Agli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 chiedono l’iscrizione/annotazione nel Registro delle Imprese e/o nel REA o che iscrivono nuove unità locali/sedi secondarie, viene applicata la riduzione del 50 %, prevista dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ed adottata con Decreto interministeriale 8 gennaio 2015 e maggiorata della percentuale del 20% stabilita dal D.M. 12 marzo 2020.
MODALITA' DI CALCOLO E METODO DI ARROTONDAMENTO
Per la modalità di calcolo degli importi da versare si veda la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 03/03/2009 prot. n. 19230.
Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:
Importo sede + (Importo singolo unità locale x N. unità locali) = Importo totale da arrotondare.
DEFINIZIONE DI FATTURATO
L'importo del fatturato si rileva dalla dichiarazione UNICO, modello IRAP.
Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico.
SANZIONI
Entra in vigore, il 4 maggio 2005, il decreto n. 54 del 27 gennaio 2005 del Ministero delle Attività produttive che definisce il quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni amministrative da applicare alle imprese in caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2019
L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
A seguito dell’emanazione del decreto M.A.P. n. 54 del 27/1/2005 relativo alle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, pubblicato su G.U. del 19 aprile 2005, la sanzione minima a cui far riferimento per applicare l’istituto del ravvedimento operoso, è del 30% (v. art. 6, c. 1, decreto M.A.P. 54/2005).
Condizioni per il ravvedimento operoso
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento:
- purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- provvedendo contestualmente al versamento
a) del tributo dovuto
b) degli interessi moratori
c) della sanzione ridotta
- entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.
Si rammenta che in mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.
Come si calcola
L'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato:
1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento breve) mediante il contestuale pagamento
a) del tributo dovuto
b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato (l'importo di cui al punto a) calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera , dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
c) della sanzione ridotta pari al 3% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/10 della sanzione minima irrogabile pari al 30%);
2) entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo) mediante il contestuale pagamento
a) del tributo dovuto
b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato (l'importo di cui al punto a) calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera , dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
c) della sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).
Il tasso di interesse legale è lo 0,80% dal 01/01/2019 e lo 0.05% dal 01/01/2020
Modalità di versamento
Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici tributo:
3850 per il diritto
3851 per gli interessi moratori
3852 per la sanzione ridotta.
Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("TR" se trattasi di Terni) e quale "anno di riferimento", l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852.
RICHIESTA DI SGRAVIO
L'amministrazione provvede all'annullamento o alla rettifica di un provvedimento emesso - riscontrato errato - in via del tutto autonoma (iniziativa d'ufficio) oppure, su iniziativa del contribuente.
Chi ha ricevuto la cartella esattoriale e ritiene di non doverla pagare, può presentare richiesta di sgravio, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente alla Camera di Commercio di Terni - Ufficio Diritto Annuale.
La domanda di sgravio può esser presentata in carta libera (allegando copia della cartella esattoriale / ricevuta di pagamento del Mod. F24 / altri titoli giustificativi ) o utilizzando il modello (in formato pdf) appositamente predisposto.
download file: D_A_sgravio.pdf
La domanda di riesame può esser trasmessa con le seguenti modalità:
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Spedizione a: Camera di commercio di Terni - Ufficio Risorse Economiche, L.go Don Minzoni 6, 05100 Terni;
Presentazione all'Ufficio Risorse Economiche della Camera di Commercio di Terni - orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00, martedi’ e giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30;
L'Ente, verificata la legittimità/non legittimità della domanda, provvederà a concedere/ negare lo sgravio, comunicandolo alle parti interessate.
Ricorso
E' possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale.
Entro 30gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.
RIMBORSI
Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento.
La domanda di rimborso può esser presentata in carta libera utilizzando il modello (in formato pdf) appositamente predisposto.
download file: D_A_rimborso.pdf
La domanda di rimborso può esser trasmessa con le seguenti modalità:
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Spedizione a: Camera di commercio di Terni - Ufficio Risorse Economiche, L.go Don Minzoni 6, 05100 Terni;
Presentazione all'Ufficio Risorse Economiche della Camera di Commercio di Terni - orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00, martedi’ e giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30.
COMPENSAZIONI
Grazie all'utilizzo del modello F24 è possibile compensare entro l'anno successivo il diritto annuale erroneamente versato o versato in più con il diritto dovuto per l'anno successivo, oppure con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello.
AVVISO
La Camera di commercio di Terni fa presente che diverse organizzazioni continuano ad inviare bollettini di versamento in conto corrente e avvisi di pagamento, usando, come recentemente avvenuto, denominazioni del tipo "Elenco nazionale" o simili, offrendo a pagamento l'iscrizione in repertori, registri, elenchi, ruoli ecc. o per altri motivi. La Camera di commercio di Terni sottolinea al riguardo di essere completamente estranea a tali richieste di versamento e che non esiste alcun obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute. Il solo diritto dovuto per legge alla Camera di commercio è quello annuale, che deve essere pagato da ogni impresa iscritta nel Registro delle imprese. Tutta la corrispondenza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni viene effettuata con carta intestata raffigurante l'emblema dell'Ente e contenente l'esatta denominazione della Camera di commercio.
PROCEDURA CALCOLO DIRITTO ANNUALE 2020
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UFFICIO DIRITTO ANNUALE
Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio tributi della Camera di commercio di Terni:
Indirizzo: Terni - Largo Don Minzoni, 6
Orario di apertura al pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì 8,30 -12,00
martedì e giovedì 8,30 -12,00 / 15.30 -16.30
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