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REGISTRO IMPRESE E REA

Il Registro delle Imprese riceve le domande di iscrizione, di modifica e cancellazione delle imprese della Provincia.(art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581 ed è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/02/1996.

Nel Registro devono iscriversi tutte le imprese, qualunque sia la forma giuridica adottata (sia società che imprese individuali).
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è il codice fiscale ( nel caso si tratti di impresa individuale sarà quello del titolare).
Dal 1 aprile 2010 tutte le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione devono essere presentate con la procedura telematica di Comunicazione Unica http://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa

- Procura/incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese

download file: Procura_Per_Comunica.pdf
download file: Procura_Speciale (bilanci).pdf

SEZIONE ORDINARIA E SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE
A norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 581 del 1995 sono iscritti nella Sezione Ordinaria:
- gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
- le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
- i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
- le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Sono iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le imprese artigiane sono annotate nella medesima sezione speciale.

La certificazione relativa all’iscrizione o annotazione nella sezione speciale, riporta la qualifica di imprenditore agricolo, di piccolo imprenditore, di imprenditore artigiano o di società semplice.

CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE: è possibile parlare direttamente con gli operatori dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.
Numeri di telefono: 0744 489258 - 249 - 248

GUIDA INTERATTIVA NAZIONALE UNIONCAMERE PER GLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, per individuare in modo interattivo gli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro Imprese. Vai alla pagina


DIRITTI DI SEGRETERIA

download file: Diritti_segreteria.pdf

RIFERIMENTI

Registro Imprese: 0744 489258 - 249 - 248 - 213
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R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)
Il R.E.A. completa e integra le informazioni del Registro delle Imprese. I dati forniti dal R.E.A. sono quelli relativi all'inizio, alla modifica, sospensione o cessazione dell'attività, quelli dell'apertura, modifica o cessazione di unità locali, le nomine e cessazioni di responsabili tecnici, l'indicazione dell'attività prevalente e altro ancora.
Le denunce da effettuare al R.E.A. devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato con le stesse modalità previste per le denunce al Registro Imprese  e cioè attraverso la procedura di Comunicazione Unica.
http://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa

La normativa di riferimento è data dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 1995 e da quello stabilito dal regio decreto del 1934 sul Registro Ditte.
Al momento dell'iscrizione di un'impresa o della prima unità locale di un'impresa con sede fuori provincia, l'ufficio del Registro delle Imprese assegna automaticamente un numero che identifica l'impresa nella denuncia dei dati R.E.A..
Oltre ai dati economici delle imprese, il R.E.A. raccoglie le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando un'attività a scopo di lucro, svolgono un'attività economica secondaria e strumentale allo scopo principale dell'associazione (come per esempio la gestione di un bar o l'organizzazione di avvenimenti sportivi). Per denunciare al R.E.A. tali attività economiche occorre che esse siano rivolte all'esterno, non devono, dunque, essere iniziative solo per i soci.

DIRITTI DI SEGRETERIA

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RIFERIMENTI

Registro Imprese: 0744 489258 - 249 - 248 - 213
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In evidenza

Dal 28/01/2021 la Camera di commercio di Terni si è accorpata alla Camera di commercio di Perugia per dar vita ad un'unica camera di livello regionale, la CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA.

I riferimenti e le informazioni contenute  su questo sito non sono più aggiornate.

Vai al sito della Camera di commercio dell'Umbria.

Contatti

Camera di Commercio di Terni
Largo Don Minzoni 6 - 05100 Terni

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Sede di Orvieto
Via G. Salvatori 1/H - 05019 Orvieto

  • Tel-Fax Orvieto: +39 0763 305556

La sede di Orvieto rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione

 

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