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SANZIONI

Sanzioni Amministrative per il Registro Imprese
Riferimenti normativi
Artt. 2194 e 2630 c.c.
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
Legge 24 novembre 1981, n. 689

I presupposti di fatto sono riscontrabili con:
1. l'omissione di comunicazione, deposito o pubblicazione nel Registro Imprese;
2. il ritardo nella presentazione di denunzia, comunicazione, deposito o pubblicazione nel Registro Imprese.

I soggetti sanzionabili sono:
1. il titolare nell'Impresa individuale;
2. i soci amministratori nelle società in nome collettivo;
3. gli accomandatari nelle società in accomandita semplice;
4. gli amministratori o i sindaci se l'obbligo grava su di essi, delle società di capitali;
5. i rappresentanti legali nei consorzi e negli enti pubblici;
6. i liquidatori di qualsiasi tipo di soggetto collettivo;
7. il notaio quando l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a suo carico.
ATTENZIONE:
- Concorso di persone: Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa (esempio tutti gli amministratori di una società), ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Per tale ragione, ad esempio, quando viene depositato in ritardo un bilancio, la sanzione spetta a tutti gli amministratori e non solo a colui che ha effettivamente provveduto al deposito.
- Solidarietà: L'art. 6 della legge 689/81 dispone "Se la violazione è commessa dal rappresentante di persona giuridica o di un ente privo della personalità giuridica o di un imprenditore, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta". Tale principio afferma che per la stessa violazione ci possono essere due soggetti che sono tenuti a pagare alternativamente l'uno dall'altro, naturalmente il primo che paga libera entrambi. Per questo motivo una copia del verbale di accertamento viene notificata anche a questi ulteriori soggetti.
Gli importi applicati per le sanzioni del Registro Imprese sono i seguenti: TAB. 1

TAB. 2

TAB. 3

Modalità di pagamento
Con il verbale di accertamento il funzionario addetto invia, a chi deve pagare, il modello F23 già precompilato  unitamente il verbale di accertamento. Le sanzioni registro imprese sono incassate dall'Erario.
Scritti difensivi
Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'ufficio Affari Generali e Sanzioni scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente.

Sanzioni Amministrative per il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
Normativa di riferimento per l'applicazione delle sanzioni riguardanti i dati R.E.A. è la seguente:
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 580/93; D.P.R. 581/95; R.D. 2011/34; R.D. 29/25; L. 630/81; D.M. 9 marzo 1982.
I presupposti di fatto riguardano l'omessa denuncia di un dato non giuridico al R.E.A. (es. inizio, variazione o cessazione attività, apertura, modifica e cessazione unità locali, denuncia versamento capitale, ecc), o ritardata denuncia (oltre 30 giorni dall'evento), oppure denuncia non veritiera.

I soggetti sanzionabili sono i seguenti:
1. il titolare nell'Impresa individuale
2. i soci con rappresentanza legale nelle società in nome collettivo
3. gli accomandatari nelle società in accomandita semplice
4. i rappresentanti legali nelle società di capitali, nei consorzi e negli enti pubblici, associazioni e altre organizzazioni.

L'accertamento avviene da parte del funzionario addetto all'ufficio competente in materia mediante redazione di apposito verbale di accertamento. La violazione può essere contestata direttamente al responsabile della violazione, al momento della presentazione della denuncia, ma l'accertamento della violazione può avvenire anche in un momento successivo rispetto a quello della ricezione della denuncia.

Gli importi applicati per le sanzioni R.E.A. sono i seguenti:
- ritardo nella denuncia, non superiore a 30 giorni dal termine utile per la stessa: € 10,00 omissione o ritardo nella denuncia superiore a 30 giorni dal termine utile per la stessa: € 51,33.
- denuncia non veritiera: da € 5,00 a € 206,00

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Affari Generali e Sanzioni della Camera di Commercio di Terni scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente.
Ove non sia stato effettuato il pagamento liberatorio, l'organo sanzionatore potrà emettere:
- ordinanza di archiviazione
- ordinanza di pagamento, stabilendo la somma da pagare.

In evidenza

Dal 28/01/2021 la Camera di commercio di Terni si è accorpata alla Camera di commercio di Perugia per dar vita ad un'unica camera di livello regionale, la CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA.

I riferimenti e le informazioni contenute  su questo sito non sono più aggiornate.

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La sede di Orvieto rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione

 



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