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START UP E PMI INNOVATIVE

Start-up innovativa e incubatore certificato di start-up innovativa

Con la legge n. 221/2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova tipologia di impresa: la start-up innovativa i cui requisiti sono stati recentemente modificati dal DL 3/2015 (decreto Investment Compact).
Oltre alle start-up è definito anche l'incubatore certificato di start-up innovativa: una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative.
La start up innovativa è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma di cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La start up innovativa deve possedere determinati requisiti (si veda il sito dedicato startup.registroimprese.it) e può godere, nell'arco di cinque anni, di una serie di agevolazioni: esenzioni per la costituzione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le start up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato startup.registroimprese.it

Riconoscimento status di start-up innovativa a vocazione sociale
Con Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sul riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale la cui definizione è stata introdotta dall’art. 25, comma 4, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012.
Il riconoscimento di start-up innovativa a vocazione sociale avviene mediante autocertificazione, da presentare alla Camera di Commercio competente, con la quale il legale rappresentante della società:
- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo);
- indica tale/i settore/i;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità di interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno di cui all'ultimo punto si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nella Guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e disponibile sul sito del Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle start-up innovative.

La società dovrà redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente il "Documento di descrizione di impatto sociale" con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del Mise.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato startup.registroimprese.it.

PMI innovativa
Con il la Legge n. 33/2015 di conversione del Dl 3/2015, lo Stato ha esteso buona parte delle misure già previste a beneficio delle start-up innovative a tutte le Piccole e Medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica senza vincoli di natura settoriale e a prescindere dalla data di costituzione.
La PMI innovativa deve essere costituita come società di capitali, anche in forma di cooperativa, con sede in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia e sia in possesso dei seguenti requisiti:
- certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- azioni non quotate in un mercato regolamentato;
- assenza di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati.

La PMI innovativa può godere di una serie di agevolazioni: esonero dall'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, deroghe al diritto societario, agevolazioni fiscali, ricorso all'equity crowdfunding, intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI e sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che la PMI innovativa sia iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese che avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti sopra elencati.

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione alla sezione speciale PMI Innovativa consultare la Guida Comunica Starweb.

In evidenza

Dal 28/01/2021 la Camera di commercio di Terni si è accorpata alla Camera di commercio di Perugia per dar vita ad un'unica camera di livello regionale, la CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA.

I riferimenti e le informazioni contenute  su questo sito non sono più aggiornate.

Vai al sito della Camera di commercio dell'Umbria.

Contatti

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La sede di Orvieto rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione

 



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