Elenco produttori e utilizzatori di sottoprodotti
- Visite: 6430
E' un elenco in cui possono iscriversi, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. L'iscrizione in tale elenco non costituisce requisito abilitante, ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi. Si rivolge ai produttori e utlizzatori di sottoprodotti.
Per iscriversi
E' attiva sul sito www.elencosottoprodotti.it l'applicazione realizzata da Ecocerved che consente l'iscrizione delle imprese agli elenchi sottoprodotti.
L'accesso alla procedura telematica avviene con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell'impresa. La procedura consente all'utente l'iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria.
Le imprese, operando sulla propria scrivania telematica in un'area riservata del sito, possono procedere all'scrizione negli elenchi indicando:
1) - le unità locali (impianti) che intendono iscrivere. Ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti;
2) - la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
3) - per ogni sottoprodotto:
a) - l'attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
b) - il nome commerciale del sottoprodotto;
c) - descrizione del sottoprodotto.
Per informazioni
Il decreto ministeriale di riferimento non richiede alcuna competenza istruttoria e normativa alle Camere di Commercio. Gli utenti possono rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al Servizio di Assistenza:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Vidimazione schede tecniche sottoprodotti
Le schede tecniche dei sottoprodotti (art. 5, comma 6, decreto Min. Amb. 13 ottobre 2016, n. 264) sono vidimate dalla Camera di Commercio competente con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico (art. 190 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).
COMPETENZA TERRITORIALE
La competenza territoriale della Camera di Commercio fa riferimento all’ubicazione dell’unità locale interessata alla produzione/utilizzo del sottoprodotto.
SEDI DI BOLLATURA
La consegna delle schede da vidimare e il ritiro delle stesse viene effettuata nelle sedi di Terni ed Orvieto.
La vidimazione non è effettuata immediatamente allo sportello. Le schede tecniche vanno quindi lasciate in deposito e possono essere ritirate secondo le seguenti tempistiche:
- dopo 5 giorni lavorativi per le schede consegnate alla sede di Varese;
- dopo 10 giorni lavorativi per le schede consegnate alla sede di Busto Arsizio.
MODALITA’ DI VIDIMAZIONE
La vidimazione è richiesta compilando l’apposita distinta che può essere presentata agli sportelli camerali anche da un incaricato dell’impresa. La distinta è firmata dal presentatore. Le schede a modulo continuo o su carta formato A4 devono essere accompagnate da un apposito frontespizio (fac-simile) e devono riportare, su ogni pagina, le seguenti indicazioni:
- denominazione e codice fiscale dell’impresa
- dicitura: Scheda Tecnica di cui all’art. 5, comma 6, Decreto Min. Amb. n. 264/2016
- indirizzo dell'impianto di produzione
- autorizzazione/ente rilasciante
- data di rilascio dell'autorizzazione
- numerazione progressiva per blocchi di pagine.
Occorre inoltre barrare il retro della pagina se non utilizzato.
COSTI
Diritti di segreteria
- Importo: 25,00 euro (indipendentemente dal numero di pagine) da pagare allo sportello
Non sono dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.