Sistri
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Novità - Soppressione del SISTRI dal 1 gennaio 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, sarà soppresso, in attesa della definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità dei rifiuti.
L’articolo 6 del Decreto semplificazioni pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" dispone la soppressione dell’attuale "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.
In realtà, l’attuale sistema, ufficialmente varato il 13 gennaio 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’ambiente del 17 dicembre 2009, ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative, tanto che la data di inizio della sua operatività ha subito numerosissime proroghe (dieci solo nei primi due anni, dal 2010 al 2012), restando, di fatto, per la gran parte inattuato fino alla data odierna.
Al fine di superare le predette criticità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero.
Si tratterebbe, pertanto, di un regime provvisorio destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano "un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani".
A fronte della soppressione del sistema SISTRI e, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria, dal 1° gennaio 2019, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI effettueranno tali adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (registro di carico e scarico, formulario di trasporto dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale) secondo il sistema tradizionale "cartaceo" potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.
La norma prevede che vengano, altresì, applicate le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, dove si prevede l’applicazione delle sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
Decreto Semplificazioni
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: SISTRI - Decreto 17 dicembre 2009 (S.O. n. 10 alla G.U.13/01/2010)
Il SISTRI è il SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’obiettivo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale grazie all’utilizzo di particolari dispositivi elettronici.
(per un maggior dettaglio a riguardo www.sistri.it).
Per i produttori di rifiuti la consegna dei dispositivi USB avviene, presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la propria sede legale. Solo per i produttori di rifiuti è previsto il pagamento dei diritti di segreteria secondo il seguente ammontare:
€ 16,00 per il ritiro del primo dispositivo
€ 6,00 per i dispositivi aggiuntivi
sul c/c postale n. 11050051 – causale: “versamento diritti segreteria SISTRI”.
Aggiornamenti
L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (mille proroghe) stabilisce che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.
Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI .
Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, le sanzioni per la mancata iscrizione o per il mancato pagamento del contributo sono ridotte del 50 per cento.
In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.
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